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Normativa sugli imballaggi (IV)

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Come si èaccennato, la dichiarazione sugli imballaggi ceduti o importati deve essere trasmessa al CONAI entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento, che puಠessere mensile, trimestrale o annuale.

Il riversamento dei contributi ambientali addebitati ai propri clienti, invece, deve avvenire entro i novanta giorni successivi alla scadenza descritta, tramite versamento su c/c bancario.


Qualora erroneamente non si fosse addebitato in fattura l’ammontare del contributo, èpossibile rimediare emettendo una nota di debito verso il proprio cessionario al fine di regolarizzare la situazione.

Esiste, inoltre, una procedura chiamata “autodenuncia”, con la quale un produttore o utilizzatore non in regola ha la possibilità  di uscire allo scoperto e sanare la propria posizione rispetto al CONAI: autodenunciandosi, infatti, l’impresa puಠpagare quanto dovuto (con gli interessi) e mettersi in regola senza subire alcuna sanzione. Tutto questo, naturalmente, purchè non siano già  stati avviati controlli sulla sua posizione.


L’autodenuncia èparticolarmente conveniente, specialmente alla luce delle pesantissime sanzioni previste per chi viene scoperto in posizione irregolare: se non si sono versate determinate somme, si paga una sanzione pari al 50% dell’importo dovuto la prima volta e 150% in caso di recidiva. In caso di violazioni di altro genere, si rischiano multe fino a 250.000 euro. Nelle ipotesi meno gravi, comunque, queste sanzioni possono essere ridotte significativamente.

Secondo i dati diffusi, il sistema CONAI èoggi molto efficace. Si calcola che oltre 1.400.000 aziende italiane siano consorziate e che nel 2008 il 68,4% degli imballaggi immessi sul mercato siano stati smaltiti, superando largamente l’obiettivo fissato dalle autorità  europee (60%): di essi, l’otto percento èstato destinato alla termovalorizzazione e la parte restante èriuscita ad essere riciclata e rivenduta sul mercato.