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Rettifiche comunicazioni telematiche obbligatorie

Attraverso la nota con protocollo n. 16176 pubblicata nei giorni scorsi, il Ministero del Lavoro ha fornito delle precisazioni in merito alle novità  sulle comunicazioni telematiche obbligatorie per le assunzioni che entreranno in vigore a partire dal prossimo gennaio e che derivano dalle modifiche alla normativa vigente apportate dal decreto direttoriale n. 235/2012 a fronte dalle novità  introdotte dalla legge n. 35/2012 (conversione del decreto legge semplificazioni) e dalla legge n. 92/2012 (riforma del lavoro).

Lo stesso Ministero del Lavoro, inoltre, con la nota n. 7191/2012 ha anche illustrato le novità  riguardanti le rettifiche di dati inviati mediante comunicazioni telematiche obbligatorie.


In particolare, qualora il datore di lavoro si accorga di aver commesso involontariamente un errore nel riportare i dati riguardanti un rapporto di lavoro nell’ambito di una comunicazione telematica obbligatoria già  inviata, ha cinque giorni di tempo dalla data di invio della comunicazione per rettificarli.

Tuttavia, anche qualora ci si accorga dell’errore oltre il termine dei cinque giorni dall’invio, èallo stesso modo consentito di rimediare. Infatti, sempre che sussista una particolare necessità  o una situazione che potrebbe causare danni al lavoratore o al datore di lavoro, questi ultimi possono richiedere ai centri per l’impiego di effettuare una cosiddetta rettifica d’ufficio, anche se il termine èscaduto.

In tal caso la richiesta di rettifica deve essere fatta personalmente dal datore di lavoro, che deve presentarsi di persona presso il centro per l’impiego competente e chiedere di effettuare la modifica. I casi in cui èpossibile chiedere la rettifica d’ufficio sono tre: rettifica a seguito di verbale d’ispezione; rettifica per variazione di agevolazione; rettifica per variazione dei dati del permesso di soggiorno.