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Attività  durante la malattia non giustifica il licenziamento

Lo svolgimento di un’attività  da parte del lavoratore durante il periodo di malattia non giustifica il suo licenziamento se questa non mette in pericolo l’equilibrio fisico del lavoratore stesso e quindi la sua capacità  di adempiere correttamente alla prestazione lavorativa.

A stabilirlo èstata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21938 del 6 dicembre 2012, con la quale èstato giudicato il caso di un lavoratore licenziato perchè durante il periodo di malattia aveva svolto delle attività  edili per il suo fondo e sui terreni circostanti.


La Suprema Corte ha spiegato che il recesso da parte del datore di lavoro in casi di questo tipo ègiustificato qualora l’attività  esterna svolta dal lavoratore faccia presumere la fraudolenta simulazione della malattia oppure nel caso in cui l’attività , valutata in base alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio. In questi casi, infatti, il comportamento del lavoratore si configura come una violazione dei doveri di correttezza e buona fede, nonchè degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà .

Nel caso in esame, invece, la Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato al lavoratore in considerazione dell’assenza di elementi in grado di provare che l’attività  svolta durante la malattia avesse messo in pericolo il suo equilibrio psico fisico e quindi la sua capacità  di adempiere alla prestazione lavorativa. I giudici hanno inoltre sottolineato che il dipendente al termine del periodo di malattia era rientrato tempestivamente a lavoro e che soltanto successivamente si era verificata a suo carico un’intossicazione farmacologica, per cui era da escludere qualsiasi collegamento tra la seconda patologia e il comportamento tenuto dal lavoratore durante la malattia.