Home » ASpI spetta anche in caso di risoluzione consensuale

ASpI spetta anche in caso di risoluzione consensuale

L’Assicurazione sociale per l’impiego (Aspi) èla nuova forma di sostegno economico introdotta dalla riforma del lavoro, destinata a sostituire a partire dal 1° gennaio 2013 la disoccupazione ordinaria non agricola, la disoccupazione speciale edile e in maniera graduale anche la mobilità  indennizzata.

Essa consiste in un’indennità  mensile spettante ai lavoratori subordianti che hanno perso il lavoro per cause indipendenti dalla loro volontà .


Tuttavia, visti i numerosi dubbi sollevati al riguardo dagli addetti ai lavori, l’Inps ha fornito alcuni chiarimenti con il messaggio n. 20830 dello scorso 18 dicembre. L’istituto previdenziale ha anzitutto ricordato il contenuto dell’art.2 comma 5 della riforma, il quale prevede l’esclusione dalla fruizione dell’Aspi dei lavoratori che hanno interrotto il proprio rapporto di lavoro per dimissioni o risoluzione consensuale, fatta eccezione per il caso in cui quest’ultima sia intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione prevista nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ovvero determinato da ragioni inerenti all’attività  produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento della stessa

Pertanto, se la conciliazione di cui all’art. 7, comma 7, della legge n. 604 del 1966 ha avuto esito positivo, si ritiene che si configuri un’ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro, con conseguente applicazione delle disposizioni in materia di Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI). Di conseguenza, il lavoratore interessato, sempre che sia in possesso dei requisiti previsti, ha diritto ad ottenere l’indennità  di disoccupazione ASpI o mini ASpI.