Tali chiarimenti, in particolare, sono stati forniti in risposta all’interpello avanzato dall’ANCI, che chiedeva se l’età avanzata del coniuge convivente, superiore agli 80 anni, potesse essere considerata una fattispecie presuntiva di uno stato invalidante, oppure se anche in quest’ultima circostanza fosse comunque necessaria una certificazione medica attestante l’eventuale stato patologico.
La risposta fornita dal Ministero del Lavoro ha escluso tale possibilità , affermando che il diritto a fruire dei congedi in questione èriconosciuto solo nei casi tassativamente indicati dalla legge, fra i quali rientra appunto la presenza di patologie invalidanti. Viene pertanto esclusa la possibilità di fruire di tali congendi in virt๠dell’età avanzata del coniuge convivente, un orientamento confermato dal fatto che ogni qualvolta il legislatore ha inteso individuare il requisito anagrafico quale elemento utile al riconoscimento del diritto alla fruizione di permessi per assistere disabili, lo ha fatto espressamente.
Al riguardo viene citato a titolo di esempio l’art. 33 della Legge n.104/1992 (modificato dall’art. 24 della Legge n. 183/2010) che assegna il diritto a fruire dei tre giorni di permesso mensile al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità , coniuge, parente o affine entro il secondo grado, prevedendo al contempo la possibilità che lo stesso lavoratore presti assistenza nei confronti di pi๠persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado e solo nel caso in cui i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.