Il congedo obbligatorio di un giorno si affianca al congedo facoltativo di due giorni. Il termine per la fruizione, anche in questo caso, èdi cinque mesi dalla nascita del bambino. Sia il congedo obbligatorio che quello facoltativo non possono essere frazionati a ore, quindi devono essere fruiti per un’intera giornata.
In particolare, il congedo di paternità obbligatorio èfruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice, quindi èprevisto in aggiunta ad esso. La fruizione del congedo facoltativo èinvece condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità , di conseguenza in tal caso ci sarà un’anticipazione del termine finale di congedo della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre. Ciಠnon toglie che il congedo facoltativo sia fruibile dal padre anche contemporaneamente all’astensione della madre.
Per entrambi i congedi al lavoratore padre èriconosciuta un’indennità giornaliera, a carico dell’Inps, pari al 100% della retribuzione. I periodi di congedo di paternità obbligatorio, inoltre, devono essere computati nell’anzianità di servizio, pertanto sono rilevanti ai fini della tredicesima mensilità e delle ferie. Dal punto di vista previdenziale, invece, i giorni fruiti per entrambi i congedi sono accreditati come contributi figurativi.
Per fruire del congedo, sia obbligatorio che facoltativo, il lavoratore padre deve inoltrare apposita comunicazione al suo datore di lavoro con un preavviso di almeno quindi giorni. In caso di congedo facoltativo, inoltre, deve essere allegata idonea documentazione che attesi la mancata fruizione del congedo di maternità obbligatorio della madre per un numero corrispondente di giorni.