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Contribuenti minimi: l’adesione

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Per prima cosa, èbene precisare chi e in che modo puಠaccedere al regime contabile previsto per i contribuenti minimi. La legge, infatti, pone numerosi requisiti da soddisfare.
Va subito premesso che quello che stiamo trattando èun regime naturale. In ambito tributario, si parla di “regime naturale” quando esso si applica automaticamente allorchè un determinato contribuente presenta i requisiti richiesti dalla legge.


Questo significa che non sono richieste particolari forme di adesione: chi si trova nelle condizioni indicate dalla legge, semplicemente, rientra nel regime, salvo che lui stesso non ne fuoriesca, per rinuncia espressa o per decadenza.

La legge stabilisce, dunque, che chi rientra nei requisiti di legge non deve dunque eseguire alcuna comunicazione agli uffici pubblici, ma semplicemente comportarsi di conseguenza; la regola èperಠdiversa se si sta iniziando l’attività : se si presume di possedere i requisiti per il “forfettone”, occorre barrare un’apposita casellina per l’adesione già  nella denuncia IVA di inizio attività .


Chi, invece, pur avendone i requisiti, non intende aderire al regime, innanzitutto deve eseguire gli adempimenti propri dell’altro regime prescelto, e in secondo luogo deve comunicare questa sua scelta all’interno del Quadro VO all’interno della dichiarazione IVA, o, se èsentato dalla presentazione di tale dichiarazione, allegando il quadro alla denuncia dei redditi.

La regola generale èche, in caso di rinuncia al “forfettone”, si èvincolati al regime contabile prescelto per tre anni, dopodichè l’opzione si rinnova tacitamente anno dopo anno.

Si èavuta, perà², un’eccezione per il periodo d’imposta 2008: era consentito, infatti, rinunciare al regime dei contribuenti minimi per quell’anno e cambiare idea già  dal 2009, senza attendere un triennio.

Una deroga resa necessaria dalla novità  del “forfettone” e dalla necessità  per i contribuenti di prenderne adeguata conoscenza.