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Anticipo TFR con false motivazioni legittima il licenzimento

A favore dei lavoratori del settore privato, sempre che abbiano prestato almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, èprevista la possibilità  di chiedere un anticipo del TFR maturato fino a quel momento (fino ad un massimo del 70%).

Tale richiesta, tuttavia, puಠessere avanzata solo per far fronte a spese urgenti, come ad esempio spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale o l’acquisto della prima casa, pertanto occorre fornire idonea documentazione comprovante tali spese.


Qualora il dipendente chieda e ottenga un anticipo del TFR sulla base di motivazioni non veritiere, il datore di lavoro èlegittimato a licenziarlo. A stabilirlo èstata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1460 del 2013, con la quale èstato giudicato il caso di una lavoratrice che aveva ottenuto un anticipo di 6.000 del TFR maturato, chiesto per cure odontoiatriche, finendo poi per pagare a questo solo un anticipo di 230 euro a inziare una causa nei suoi confronti, falsificando al contempo le fatture esibite al datore di lavoro.

La Suprema Corte, dunque, ha definito legittimo il licenziamento intimato alla lavoratrice dalla banca presso cui questa lavorava, respingendo la tesi difensiva secondo cui la donna era confusa a causa di uno stato di ansia e depressione, nonchè l’alibi secondo cui a falsificare le fatture era stato il marito di questa, in considerazione del fatto che, in base al vigente ordinamento civile, la responsabilità  in merito all’esatto adempimento dell’obbligazione non viene meno nel caso in cui il debitore si avvale della collaborazione di soggetti terzi.