Infatti, in virt๠di quanto previsto dall’articolo 10-bis, comma 1, della Legge n. 146/1998, gli studi di settore devono essere oggetto di revisione al massimo ogni tre anni dalla loro entrata in vigore o dalla loro ultima revisione, al fine di garantire la loro aderenza alle dinamiche delle attività economiche cui si riferiscono.
Gli studi di settore individuati in tale provvedimento e che saranno sottoposti a revisione, fatta eccezione per il VG37U, sono stati individuati in relazione all’anno della loro approvazione. Lo stesso provvedimento specifica inoltre che al termine delle elaborazioni potrebbero anche essere previsti accorpamenti tra studi, oppure trasferimenti di uno o pi๠codici di attività da uno studio di settore ad un altro sottoposto a revisione.
Infine, il provvedimento contiene anche una modifica del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 ottobre 2007 relativo all’istituzione degli Osservatori regionali per l’adeguamento degli studi di settore alle realtà economiche locali.
Tale modifica, in particolare, consiste nella previsione della possibilità di nominare membri supplenti anche dei dirigenti o funzionari delle Direzioni Provinciali, in modo da rafforzare ulteriormente la partecipazione dell’Agenzia a tali organi.