Le circolari dell’Agenzia delle Entrate hanno elencato nel dettaglio tutte queste ipotesi d’incompatibilità .
Non possono aderire al “forfettone†coloro che aderiscono ai regimi fiscali speciali previsti per le attività agricole (sia quelle “principali†che quelle “connesseâ€), per l’agriturismo, per l’editoria, per le agenzie di viaggio, per le rivendite di beni usati e d’antiquariato, per le vendite all’asta, per le cessioni di documenti per il trasporto pubblico o per la sosta, per la gestione dei servizi di telefonia pubblica, per la vendita di sali, tabacchi e fiammiferi e per i servizi di giochi e intrattenimenti.
Il regime èpoi incompatibile con l’altro grande regime agevolato previsto oggi dal nostro ordinamento, quelle per le nuove iniziative d’impresa e di lavoro autonomo (L. 388/2000, art. 13), ma non èopzionabile nemmeno dai soggetti che operano nella compravendita di fabbricati o di mezzi di trasporto nuovi.
La legge, infine, stabilisce espressamente che l’adesione al regime dei “minimi†èpreclusa a chi, oltre alla propria attività , èanche socio di società di persone o di società a responsabilità limitata, nonchè a chiunque non risieda in Italia.
Tutte queste incompatibilità , tuttavia, non devono sussistere per l’anno in cui si intende operare come contribuente minimo. Percià², essersi ritrovati in una delle situazioni elencate in un qualunque periodo di imposta precedente non costituisce causa ostativa.