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Contributo ASpI colf e badanti

A partire dal 1° gennaio 2013 i datori di lavoro di colf, badanti e altri lavoratori domestici in caso di licenziamento dovranno provvedere al pagamento del contributo ASpI, consistente in un versamento corrispondente al 50% dell’importo ASpI spettante al lavoratore licenziato.

In particolare, il datore di lavoro potrebbe essere chiamato a versare fino a 1.500 euro, dal momento che l’obbligo consiste nel versamento del 50% dell’ASpI spettante per ogni anno di rapporto di lavoro con il lavoratore licenziato, fino ad un massimo di tre anni.


Il contributo deve essere versato anche in caso di licenziamento per giusta causa, cioèin caso di interruzione del rapporto di lavoro per una causa talmente grave da non consentire la prosecuzione neanche temporanea del rapporto di lavoro, essendo venuto meno il rapporto di fiducia che deve necessariamente intercorrere tra lavoratore e datore di lavoro. L’unico caso in cui il datore di lavoro non ètenuto a versare il contributo ASpI èquello delle dimissioni da parte del lavoratore.

Inutile dire che il nuovo obbligo imposto ai datori di lavoro, introdotto dalla riforma del lavoro, ha generato diverse proteste, tra cui quella dell’Associazione sindacale dei lavoratori domestici. Si ritiene infatti che tale norma, sebbene abbia come fine quello di disincentivare i licenziamenti, riduca notevolmente il numero di rapporti di lavoro domestici, in quanto il nuovo contributo si configura come un ulteriore aggravio di spesa, per nulla indifferente, che il datore di lavoro èchiamato a sostenere in sede di risoluzione del rapporto di lavoro e che si va quindi ad aggiungere alle somme già  dovute per il TFR e per i ratei di tredicesima, di ferie e di permessi residui.