A stabilirlo èstata la Corte di Cassazione, che ha confermato la sentenza della Corte d’Appello di Roma e disposto l’annullamento del licenziamento intimato ad un dipendente come sanzione disciplinare per essersi allontanato dal luogo di lavoro con una giustificazione infondata per quasi tre ore.
Nel dettaglio, il lavoratore aveva chiesto e ottenuto un permesso per recarsi presso l’ufficio infortuni della direzione generale dell’azienda, tuttavia da un successivo controllo era emerso che egli non vi si era mai recato, pur essendosi assentato dal luogo di lavoro. Pertanto nei suoi confronti era stato disposto dal datore di lavoro un licenziamento disciplinare.
Come già anticipato, l’illegittimità del licenziamento era già stata dichiarata dalla Corte d’Appello di Roma, che aveva pertanto ordinando la reintegrazione e il risarcimento del danno a favore del lavoratore, in quanto secondo il loro giudizio la condotta del dipendente non integrava un inadempimento di gravità tale da giustificare il licenziamento, soprattutto in considerazione della durata della mancata prestazione lavorativa. A vantaggio del lavoratore anche la sua posizione lavorativa, in quanto non risultava adibito a mansioni che richiedessero un particolare grado di affidamento e fiducia, trattandosi di un impiegato di sesto livello. Pertanto l’assenza ingiustificata dal posto di lavoro non aveva potuto essere causa di disagi o disfunzioni nell’ambito dell’organizzazione aziendale, anche perchè era stata preventivamente autorizzata dal superiore.
Le motivazioni della Corte d’Appello sono state pienamente condivise dalla Corte di Cassazione, che ha ulteriormente sottolineato l’assenza di intralcio all’organizzazione aziendale e l’assenza all’interno della lettera di contestazione di elementi utili a far desumente il carattere fraudolento del comportamento del lavoratore.