La decisione della Suprema Corte ha quindi cancellato di fatto la sanzione disciplinare consistente nella sospensione dalla professione per 30 giorni disposta dall’Ordine dei Farmacisti contro una professionista che aveva violato l’accordo sottoscritto con i colleghi.
In particolare, la Cassazione ha identificato l’intesa siglata tra i farmacisti come un contratto atipico che persegue solamente una finalità di regolamentazione dei flussi di clientela a beneficio esclusivo dei partecipanti all’accordo. Al contrario, invece, una maggiore flessibilità degli orari di apertura delle farmacie rende il servizio pi๠congeniale alle esigenze dei consumatori e al tempo stesso evita che il flusso di utenza presso ciascuna farmacia vada a determinarsi in maniera artificiosa.
Sulla decisione dei giudici non ha influito in alcun modo la tesi secondo cui accordi di questo tipo sono necessari soprattutto al fine di garantire a esercizi minori un flusso di utenza tale da consentire loro di rimanere in vita, onde evitare che questi vengano completamente annullati dalla maggiore capacità di concorrenza di altri esercizi. Per la Cassazione si tratta infatti del normale sviluppo del mercato che premia le imprese pi๠efficienti dal punto di vista delle esigenze dei consumatori.
La sentenza ha quindi stabilito che il comportamento posto in essere dalla farmacista non èconfigurabile come concorrenza sleale ma come piuttosto come un comportamento che tutela l’interesse superiore del cittadino.