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Indennità  avviamento commerciale e prova del contatto con il pubblico

In caso di scioglimento del contratto di locazione commerciale per volontà  del locatore, il conduttore ha diritto all’indennità  per la perdita dell’avviamento commerciale, pari a 18 mensilità , oppure a 21 mensilità  in caso di attività  alberghiera.

Tale indennità  èdovuta solo nel caso in cui nel locale oggetto del contratto di locazione commerciale viene svolta un’attività  che comporta un contatto diretto con il pubblico.


Al riguardo si èpronunciata di recente la Corte di Cassazione, in particolare con la sentenza n. 4773 del 26 Febbraio 2013, nella quale dopo aver ribadito che per avere diritto a tale indennità  l’attività  esercitata dal conduttore deve consistere in rapporti con il pubblico, dal momento che il fatto stesso di aver creato una clientela pi๠o meno stabile costituisce senza dubbio fonte di ricchezza, ha stabilito che l’onere della prova ricade sul conduttore.

A fronte di cià², il conduttore che richiede il pagamento dell’indennità  per la perdita dell’avviamento commerciale deve dimostrare con prove concrete che la sua attività  viene svolta attraverso rapporti con il pubblico, strettamente connessi all’ubicazione della sede dell’attività  stessa. In assenza di tali prove, dunque, non potrà  essere pretesa alcuna indennità .

Nel caso in esame, la Suprema Corte ha sottolineato l’irrilevanza a tal fine di un ipotetico contatto con il pubblico a fronte dell’ottenimento di idonee autorizzazioni amministrative per l’esercizio di una determinata attività  commerciale.