In particolare, l’articolo 2 della suddetta legge prevede che a partire dal 1° gennaio 2013 tale indennità debba essere riconosciuta solo ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’Inps, che soddisfino al contempo una serie di requisiti.
A fronte di cià², dunque, risultano anzitutto esclusi i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo, anche se iscritti alla gestione separata, nonchè tutti gli altri lavoratori iscritti alla gestione separata a vario titolo ma non inquadrabili nell’ambito di applicazione dei contratti di collaborazione a progetto, come ad esempio assegnisti di ricerca, i dottorandi di ricerca con borsa di studio, ecc. Sono inoltre esclusi i soggetti assicurati presso altre casse previdenziali.
Per quanto riguarda i requisiti, che devono essere soddisfatti “in via congiunta”, figurano:
– aver operato nel corso dell’anno precedente in regime di monocommittenza;
– aver conseguito nel corso dell’anno precedente un reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al limite di 20.000 euro;
– l’accredito nell’anno di riferimento, presso la gestione separata, di un numero di mensilità non inferiore a uno;
– un periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi nell’anno precedente;
– l’accredito nell’anno precedente di almeno quattro mensilità presso la predetta gestione separata.