L’istituto di previdenza sociale, in particolare, ha risposto ad un quesito riguardante un amministratore di società iscritto alla gestione separata nei cui confronti, in relazione agli anni 2011 e 2012, la società ha versato contributi sull’intero compenso, superando cosଠil massimale annuo, trovando perಠsull’estratto conto Inps un accredito contributivo ridotto rispetto all’ammontare del versamento e pari al massimale contributivo.
L’amministratore, inoltre, ha un’anzianità contributiva accreditata anteriore al 1° gennaio 1996, ossia anteriore alla data di istituzione della gestione separata. La società ha quindi chiesto all’Inps se nei confronti dell’amministratore debba procedersi senza applicare il massimale contributivo, in virt๠di quanto previsto nella circolare Inps n. 42/2009, secondo cui la contribuzione versata anteriormente al 1° gennaio 1996 in qualunque gestione pensionistica obbligatoria comporta la non applicazione del massimale contributivo.
La risposta dell’Inps èstata perಠnegativa. L’istituto ha infatti affermato che, con riferimento alla gestione separata, il dm n. 281/1996 precisa che il contributo annuo non puಠsuperare complessivamente il 10% del massimale contributivo annuo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995. Al contempo, l’Inps ha inoltre sottolineato che la circolare n. 42/2009 riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle rispettive casse di categoria, ma non i lavoratori iscritti alla gestione separata.
Pertanto, ha concluso l’Inps, i contributi eccedenti il massimale non possono in nessun caso essere utilizzati ai fini pensionistici e l’eventuale domanda di rimborso riguardante la parte di versamento che eccede il massimale andrà accolta per 1/3 a favore del collaboratore e per i restanti 2/3 a favore del committente.