Si èaccennato, ad esempio, che le dichiarazioni IVA che presentano un credito superiore a diecimila euro dovranno presentare il visto di un esperto che attesti l’esistenza di questo credito, qualora lo si voglia impiegare in compensazione o richiederlo a rimborso.
Ebbene, costui dovrà essere molto prudente nel non elargire avventatamente questo visto, poichè rischia una sanzione da 258 a 2.582 euro e, nei casi pi๠gravi e/o ripetuti, la segnalazione alle autorità competenti affinchè adottino gli opportuni provvedimenti.
Gli stessi contribuenti, inoltre, potranno impiegare il credito IVA (sempre purchè superiore a € 10.000) nel modello F24 solo utilizzando i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate, rinunciando dunque al pi๠comodo home banking.
Un’altra norma, infine, esula dal semplice campo dell’IVA e riguarda la generalità delle compensazioni: ferma restando la soglia annuale massima pari a € 516.456,90, il Ministero delle Finanze avrà la possibilità , anno per anno, di elevare tale soglia fino a settecentomila euro, tenendo conto dello stato dei conti pubblici.
La stretta sull’utilizzo del credito IVA, tuttavia, non riguarderà solo le compensazioni ma anche le richieste di rimborso; e qui, anzi, si aprono gli interrogativi pi๠disparati.
Il decreto, infatti, ha azzerato alcune proposizioni fondamentali dell’articolo 38-bis della legge IVA, norma basilare in materia, sostituendoli con il richiamo ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate di futura emanazione, sul cui contenuto il legislatore non ha dato alcuna linea-guida.
Nell’attesa che il rebus trovi soluzione, si continueranno a adottare le norme già conosciute.
Nulla trapela sul contenuto del futuro provvedimento. Molti dubbi, soprattutto, sul nuovo ruolo da attribuire al Modello VR, pietra angolare di ogni richiesta di rimborso IVA.