La stessa normativa, tuttavia, prevede dei casi di esenzione dal pagamento della tassa sulle imbarcazioni, che quindi non risulta sempre dovuta.
In particolare, la tassa non deve essere pagata per le imbarcazioni obbligatorie di salvataggio; le imbarcazioni di servizio, a condizione che sia indicata l’unità da diporto da cui dipendono; le imbarcazioni nuove con targa di prova, a disposizione del costruttore, del manutentore o del distributore; le imbarcazioni usate ritirate dal cantiere costruttore, dal manutentore o dal distributore con mandato di vendita, in attesa del perfezionamento dell’atto; le imbarcazioni che arrivano da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell’utilizzatore; le imbarcazioni che rappresentano beni strumentali di aziende di locazione e noleggio; le imbarcazioni utilizzate da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo e per l’insegnamento professionale della navigazione da diporto.
Allo stesso modo, sono escluse dal pagamento della suddetta tassa anche le imbarcazioni di proprietà di soggetti stranieri e di persone giuridiche che non hanno la propria sede legale in Italia, dello Stato e di altri enti pubblici, dei portatori di handicap con patologie che richiedono l’utilizzo permanente di imbarcazioni, degli enti e delle associazioni di volontariato utilizzate in via esclusiva per l’assistenza sanitaria e il pronto soccorso.