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Flessibilità  di maternità  e malattia

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La flessibilità  del congedo di maternità  consiste nel diritto della madre lavoratrice di fruire dei cinque mesi di congedo di maternità  obbligatorio astenendosi dallo svolgimento della prestazione lavorativa un mese prima e quattro mesi dopo il parto, anzichè due mesi prima e tre mesi dopo.

Tale flessibilità , tuttavia, èsubordinata al rilascio da parte di un ginecoloco del servizio sanitario nazionale, o con questo convenzionato, di un certificato che attesti l’assenza di rischi sia per la madre che per il nascituro derivanti da tale scelta.


Tale certificato deve essere rilasciato anche dal medico competente, qualora la lavoratrice svolga una mansione per la quale èprevisto l’obbligo di sorveglianza sanitaria.

Proprio al fine di tutelare la lavoratrice madre che ha compiuto tale scelta, la normativa vigente prevede oltre all’obbligo del rilascio della certificazione medica anche l’ipotesi dell’interruzione della flessibilità . Tale interruzione èprevista, oltre che nel caso in cui sia la stessa lavoratrice a farne richiesta, anche in caso di malattia di quest’ultima. In particolare, in tal caso, anche qualora la malattia non sia legata alla gravidanza, la normativa viegente prevede l’immediata interruzione della flessibilità  di maternità . Questo in quanto si ritiene che ogni malattia intervenuta in quel periodo comporti un rischio per la salute della lavoratrice e del nascituro.

In caso di inturruzione, il congedo di maternità  post partum verrà  incrementato di un numero di giorni pari a quelli lavorati durante l’ottavo mese di gravidanza.