Un pronunciamento della Corte di Cassazione ha ribaltato una sentenza di appello inerente un caso di versamento di contributi per i collaboratori di un’impresa, considerata familiare, che vedeva contrapposti il responsabile dell’azienda e l’istituto nazionale per la previdenza sociale. L’INPS aveva infatti notificato al datore di lavoro una cartella esattoriale con la quale veniva richiesto il pagamento dei contribuiti per il lavoro prestato dai collaboratori della sua impresa.
L’azienda lavorava nel campo della rivendita al dettaglio ed al minuto di articoli per la caccia, per la pesca e di uno svariato campionario di articoli sportivi. Nonostante le pressioni dell’ente, il datore di lavoro si èimmediatamente opposto, in quanto l’entità delle prestazioni lavorative, a suo dire, non potevano considerarsi tali da fare rientrare la sua attività nella categoria di impresa familiare.
La causa legale èstata portata sino in Cassazione e la sentenza èstata ribaltata due volte nel corso dei tre gradi di giudizio. Il giudice di primo grado aveva infatti accolto le rimostranze del datore di lavoro, stabilendo che non doveva provvedere al pagamento dei contributi per i suoi collaboratori della sua impresa. La sentenza di primo grado èstata successivamente ribaltata e la tesi della difesa èstata quindi smentita dal giudice di secondo grado, che imponeva il versamento all’ente della somma richiesta nella cartella esattoriale.
L’imprenditore ha quindi deciso di ricorrere all’ultimo grado di giudizio, che ha ristabilito la sentenza del primo grado e cassato quella di appello, con la sentenza n. 13580 del 30 maggio 2013. Non sarà quindi necessario il versamento dei contributi per i collaboratori dell’impresa. La Cassazione ha motivato la sentenza, ripercorrendo i requisiti necessari affinchè si qualifichi un rapporto di lavoro in un’impresa familiare.
Il primo requisito èquello del nomen iuris, che viene attributo al rapporto dalle parti; il secondo requisito èlo svolgimento di un’attività lavorativa continua, che implica quindi un rapporto di lavoro continuato e costante e di carattere regolare e non saltuario; il terzo requisito riguarda l’accrescimento della dimensione produttiva dell’impresa, criterio necessario per determinare quale èla quota di utili e gli incrementi di fatturato apportati dalle prestazioni.In base a questi requisiti, affinchè sorga l’obbligo di contribuzione all’ente INPS, inerente quindi la gestione assicurativa dei collaboratori, la Corte ha posto l’accento sulla abitualità e sulla prevalenza della partecipazione al lavoro, che non puಠquindi essere di tipo occasionale.
Avendo accertato l’assenza di questi requisiti nel caso di specie, la Cassazione ha accolto il ricorso dell’imprenditore e dichiarata nulla la cartella esattoriale che gli era stata notificata dall’ente previdenziale.