Sono giunte nei giorni scorsi le indicazioni sulle modalità di attuazione della salvaguardia per il terzo contingente di esodati, gli ultimi 10.130 lavoratori, i quali devono presentare istanza all’INPS entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto (entro il 25 settembre 2013).
Per la precisione devono presentare domanda:
– lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011;
– lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data.
I primi 65000 esodati contattati dall’Inps erano:
- quelli per i quali le imprese abbiano stipulato entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali;
- 1.600 lavoratori che non erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà ;
- i lavoratori che erano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione.
Si dovrà utilizzare solamente la via telematica accedendo al sito dell’Inps, utilizzando due moduli: AP90 per la prosecuzione volontaria della contribuzione e AP91  per la prosecuzione volontaria della contribuzione e collocati in mobilità ordinaria. I moduli possono essere presentati tramite l’applicazione “Invia moduli on-line†presente sempre nella sezione “moduliâ€, tramite la funzione Ente di Patronato o per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo della sede INPS di competenza.
Bisognerà ancora attendere per avere istruzioni in merito alle altre due restanti categorie di lavoratori interessati al terzo decreto di salvaguardia prevista dalla legge di stabilità  (l. 208/2012) e dal decreto interministeriale del 22 aprile, vale a dire i lavoratori che hanno lasciato l’occupazione entro il 30 settembre 2012 e sono stati messi in mobilità o in deroga e i lavoratori che hanno risolto il rapporto lavorativo entro il 30 giugno 2012 a seguito di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo
I lavoratori devono presentare domanda di accesso alla salvaguardia direttamente alla DTL, le Direzioni Territoriali del Lavoro competenti, mentre i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria dovranno inviare le domande all’Inps.