La riforma del lavoro 2012, la cosiddetta riforma Fornero, ha istituito una tassa sui licenziamenti, che èntrata in vigore dallo scorso 1 gennaio 2013. Lo scopo di questa tassa èquello di finanziare il nuovo sistema di sussidio alla nuova indennità di disoccupazione, che avviene adesso sotto la forma di contributo da parte delle imprese. La stessa riforma aveva previsto nuove regole per licenziamenti dei dipendenti pubblici.
I nuovi ammortizzatori sociali come Aspi e miniAspi vengono infatti finanziati con una tassa versata dal datore di lavoro stesso, che se decide di non impiegare pi๠il proprio dipendente ètenuto al versamento di questa tassa. Questa tassa si aggiunge alla novità introdotta sempre dalla riforma Fornero che ha introdotto il contributo AspI per colf e badanti dal 1 gennaio 2013.
Il pagamento della tassa sui licenziamenti èprevisto solo nel caso di interruzione di un contratto a tempo indeterminato, dove perಠsi escludono i casi in cui il rapporto di lavoro venga introdotto per dimissioni volontarie del datore di lavoro e nel caso di risoluzione consensuale dell’accordo stesso.
La tassa èntrata in vigore ad inizio anno e la normativa prevede che il pagamento di questa quota avvenga nel mese successivo il licenziamento del dipendente, ma èstata prevista una deroga nel caso dei licenziamenti effettuati nel primo trimestre dell’anno. In questo caso la data entro la quale ènecessario versare la quota èil prossimo 17 giugno. Inizialmente era stata prevista la data del 16 giugno, ma dopo un controllo del calendario e notando che questa giornata cadeva di domenica, il termine ultimo èslittato al lunedଠsuccessivo, cioèil 17 giugno.
La tassa sul licenziamento deve essere versata in un unica soluzione e va a finanziare il sussidio di disoccupazione del lavoratore stesso. Il valore da versare èpari a 483,80 euro per ogni 12 mesi di anzianità aziendale, anche se il massimo importo che potrà essere pagata corrisponderà a 1451 euro.
Non tutti i datori di lavoro sono perಠtenuti a pagare questa tassa. Per esempio nel caso di licenziamenti dovuti a causa di un cambio di appalto, i datori in questione non sono tenuti a versare la tassa per il periodo che va dal 2013 al 2015; questa clausola èstata applicata per garantire la continuità occupazione prevista dagli accordi collettivi di lavoro a livello nazionale, i cosiddetti Ccnl.
Non sono tenuti a pagare la tassa anche i datori di lavoro che hanno dovuto chiudere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni, dell’edilizia a causa del completamento dei lavori commissionati oppure a causa della chiusura del cantiere. Sono inoltre esclusi dal ticket anche tutte le cessazioni lavorative dovute a degli accordi sindacali nel caso in cui si sia proceduto ad una riduzione del personale dirigente.