L’Inps ha fornito dei chiarimenti in merito alla frazionabilità dell’assegno per il nucleo familiare. La spiegazione èarrivata con l’emissione di una circolare, per precisione la numero 104 del 2013, che ha fatto luce sulla vicenda.
L’istituto nazionale per la previdenza sociale ha chiarito che l’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori, quindi a carico dei genitori, ਠerogabile anche nel caso in cui venga meno il requisito familiare. Proprio in questa circostanza esso viene suddiviso e frazionato per tutti i mesi dell’anno in cui ancora sussiste la possibilità di riceverlo.
La circolare Inps ha chiarito i numerosi interrogativi posti in merito alla possibilità , da parte dei Comuni, di riconoscere il diritto agli assegni familiari Inps per il nucleo familiare con almeno tre figli minori.  Il caso di specie non chiaro era quando la richiesta per ottenere la prestazione veniva formulata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello richiesto, ma  solo dopo il raggiungimento della maggiore età da parte di uno dei figli.
Infatti non era chiaro se era legittimo da parte dell’Inps riconoscere la possibilità emettere e concedere  la fruizione dell’assegno familiare in misura frazionata per i soli mesi dell’anno in cui permane la presenza di almeno tre figli minori nel nucleo familiare oppure nel caso in cui la presenza viene meno perchè uno dei figli viene affidato a terzi oppure viene rimosso uno dei minori stessi dallo stato di famiglia.
Il chiarimento era dovuto a causa di un quadro normativo alquanto incerto. Adesso èchiaro che nel caso in cui il legislatore abbia stabilito che il diritto all’assegno per nucleo familiare venga meno il primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo,  èpossibile presentare la domanda solo nel caso in cui vengano rispettati i requisiti al momento della deposizione della domanda stessa.