In caso di lavoro con contratto a tempo indeterminato èprevista una precisa procedura da seguire per  comunicare all’azienda le proprie dimissioni volontarie oppure nel caso in cui l’azienda stessa intenda comunicare il licenziamento del lavoratore. Il primo step consiste nella realizzazione di una lettera firmata che deve essere successivamente consegnata alla controparte completa di firma autografa. Deve essere inoltre concesso il periodo di preavviso all’altra parte.
Questi tempi sono specificatamente regolati dalla legge e decorrono dal giorno immediatamente successivo alla comunicazione delle dimissioni o del licenziamento. Tutto dipende dal periodo di anzianità del lavoratore.
Fino a 5 anni di anzianità :
- 1° categoria – 7 giorni
- 2° e 3° categoria – 10 giorni
- 4° e 5° categoria – 1 mese e 15 giorni
- 6° e 7° categoria – 2 mesi
Dai 5 fino ai 10 anni di anzianità :
- 1° categoria – 15 giorni
- 2° e 3° categoria – 20 giorni
- 4° e 5° categoria – 2 mesi
- 6° e 7° categoria – 3 mesi
Oltre i 10 anni di anzianità :
- 1° categoria – 20 giorni
- 2° e 3° categoria – 1 mese
- 4° e 5° categoria – 2 mesi e 15 giorni
- 6° e 7° categoria – 4 mesi
Nel caso in cui una delle due parti non rispetti questi tempi, sono previste delle indennità da dover corrispondere. In caso di licenziamento da parte dell’azienda, se essa non rispetta i tempi sarà lei tenuta a corrisponderla; in caso contrario, cioènel caso in cui il lavoratore non conceda i giorni che spettano all’azienda per poterlo sostituire o per riorganizzare il suo ciclo produttivo, sarà lui a doverli corrispondere all’azienda. Anche in questo caso tutto dipende dal periodo di anzianità del lavoratore.
Fino ai 5 anni di anzianità :
- 1° categoria – 0,24 mensilità
- 2° e 3° categoria - 0,33 mensilità
- 4° e 5° categoria - 1,5 mensilità
- 6° e 7° categoria – 2 mensilità
Dai 5 ai 10 anni di anzianità :
- 1° categoria – 0,5 giorni
- 2° e 3° categoria - 0,67 mensilità
- 4° e 5° categoria – 2 mensilità
- 6° e 7° categoria – 3 mensilità
Oltre i 10 anni di anzianità :
- 1° categoria – 0,67 mensilità
- 2° e 3° categoria – 1 mensilità
- 4° e 5° categoria – 2,5 mensilità
- 6° e 7° categoria – 4 mensilità
Le regole qui esplicate e come detto prima valgono solo per i contratti di lavoro a tempo indeterminato.