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Apprendistato CCNL Metalmeccanici 2013

lavoronotturno

Il rinnovo del contratto collettivo di lavoro nazionale dei metalmeccanici oltre ad aver apportato delle modifiche al tema degli straordinari ha introdotto delle novità  inerenti il tema dell’apprendistato. Gli straordinari del contratto metalmeccanici sono stati maggiorati, mentre l’apprendistato ha subito delle migliorie anche alla luce della volontà  del nuovo Governo Letta che intende rivalutare questo strumento per l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, come dimostrano le modifiche ai tirocini formativi.

L’apprendistato nell’industria metalmeccanica èstato modificato e adesso ha introdotto delle modifiche alle percentuali di conferma per l’accesso ai successivi contratti. Adesso infatti questa percentuale di conferma per l’accesso sarà  quella di legge del 50%. Inoltre la durata minima dell’apprendistato sarà  di 6 mesi, mentre  quella massima èstabilita 36 mesi.

Questa durata potrà  essere ridotta ai 30 mesi di contratto per alcune categorie di giovani come i laureati e i diplomati con titolo di studio “inerente”; ulteriore riduzione èprevista per gli addetti alle linee di montaggio: in questo caso la durata massima scende ai 24 mesi. Non ci saranno novità  dal punto di vista della paga e della retribuzione.

Nessun cambiamento anche da punto di vista dell’inquadramento, infatti la progressione della retribuzione e dell’inquadramento resta quella prevista dal precedente contratto, ma adeguata alle nuove durate, con l’assunzione due livelli inferiori a quello di sbocco.

Per quanto invece riguarda il processo di formazione ci sono delle novità  introdotte dal nuovo contratto. La formazione professionalizzante non sarà  inferiore a 80 ore medie annue, comprensive delle ore di formazione iniziale per la prevenzione dei rischi specifici

Per quanto invece riguarda l’avanzamento, o il passaggio ad un livello superiore, nell’apprendistato avviene dopo un terzo della durata dell’apprendistato. Gli step in base alle varie tipologie di durate saranno quindi fissate a 8, 10 o 12 mesi. A due terzi del periodo, cioèa 16, 20 o 24 mesi colui che lavoro sotto apprendistato riceverà  la retribuzione del livello finale. Dopo 24, 30 o 36 mesi, con il termine dell’apprendistato, percepirà  la retribuzione e l’attribuzione della qualifica di sbocco.