Una decisione della Consulta ha previsto che il contributo di solidarietà previsto sulle pensioni d’oro èillegittimo. Tale tassazione era stata prevista dall’allora Governo Berlusconi con il decreto legge n. 98 del 2011 sotto forma di un prelievo forzoso denominato contributo di solidarietà .
Sono subito montate le polemiche dopo la decisione della Corte Costituzionale, non tanto contro la stesso organo, ma bensଠcontro chi ha scritto il testo di legge. Monta infatti il sospetto che la norma sia stata appositamente scritta in maniera erronea e anti-costituzionale per poter sedare gli animi degli italiani al momento dell’approvazione, per poi vedere bocciato il provvedimento qualche mese dopo dalla Consulta.
In particolare il decreto legge n. 98 del 2011 fu la prima manovra correttiva di luglio 2011 dell’ex Governo Berlusconi. Esso  aveva introdotto un prelievo chiamato contributo di solidarietà sulle pensioni dei manager pubblici e degli stessi dipendenti pubblici. Il contributo sarebbe stato applicato a tutti gli assegni pensionistici con importo compreso tra i 90mila e i 200mila euro annui.
Tale norma era stata prevista all’articolo 18, comma 22 bis del decreto legge n. 98/2011 che in dettaglio aveva previsto i seguenti scaglioni per l’applicazione del contributo di solidarietà . Esso infatti aveva la misura del
- 5% sugli assegni pensionistici e sui trattamenti previdenziali compresi tra i 90.000 euro e fino ai 150.000 euro annui
- 10% sugli assegni pensionistici e sui trattamenti previdenziali superiori a 150 mila.
La sentenza della Corte Costituzionale numero 116 del 2013 che èstata depositata il 5 giugno scorso ha praticamente cancellato il contributo di solidarietà con una sonora bocciatura a causa della sua acclamata anti-costituzionalità . In particolare èstato bocciato il contributo di solidarietà sulle pensioni d’oro di 90mila euro, ma questo implica che lo stesso prelievo per quelle pi๠alte il contributo non si applica.
Il contributo di solidarietà è stato dichiarato incostituzionale  perchè considerato illegittimo qualsiasi prelievo fiscale sugli assegni previdenziali, anche se questi superano i 90mila euro lordi perchè rappresenta di fatto un intervento impositivo irragionevole e discriminatorio ai danni di una sola categoria di cittadini.