Il ministero del Lavoro ha diffuso la circolare numero 35 lo scorso 29 agosto, con la quale si èpreoccupato di fornire una panoramica e una serie di chiarimenti su alcune norme di nuova approvazione contenute nella legge numero 99 del 9 agosto 2013. La legge in questione altro non èche una norma di conversione del decreto legge numero 76 del 2013, il cosiddetto decreto lavoro, che molto ha fatto in tema di occupazione giovanile.
Molte infatti erano state le richieste di chiarimenti soprattutto in tema di apprendistato. Le norme sono operative già dallo scorso 23 agosto, quando sono state ufficialmente deliberato e pubblicate in Gazzetta Ufficiale.
La legge ha approvato una serie di misure globali in tema di lavoro, in particolare la legge numero 99 del 2013 si èoccupata di riformulare alcune tipologie contrattuali, rivedere le forme di stabilizzazione degli associati in partecipazione e ha anche apportato una serie di interventi di semplificazione, oltre che razionalizzare alcuni istituti.
La circolare dello scorso 29 agosto ha posto l’attenzione perಠsulle forme di apprendistato, toccando anche il tema dei tirocini, del lavoro intermittente e quello delle collaborazioni a progetto. Delle norme particolarmente sentite dai lavoratori e dagli stessi datori di lavoro erano quelle che riguardanti il tema della stabilizzazione degli associati.
Per quanto riguarda comunque il tema dell’apprendistato, bisogna prima di tutto focalizzare l’attenzione sull’articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 76/2003 che demanda l’adozione di linee guida che dovranno disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante oppure il contratto di mestiere ad un organo terzo, in particolare alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Tale conferenza dovrà adottare le linee guida entro il 30 settembre 2013 e dalla legge si apprende che esse potranno derogare una serie di compiti disposti dal decreto legislativo numero 276 del 2011.
In particolare le linee guida potranno derogare:
- il piano formativo individuale che potrà diventare obbligatorio solo per quanto riguarda la formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche
- la registrazione della formazione e della qualifica professionale per fini contrattuali
-  la formazione in caso di imprese multi-localizzate