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Pensione di reversibilità  (seconda parte)

pensione di anzianità 

Si èaccennato al fatto che un figlio inabile ha sempre diritto alla pensione di reversibilità , indipendentemente dall’età . Occorre ricordare che il concetto di “inabilità â€ comporta la presenza di handicap fisici o psichici tali da escludere qualsiasi possibilità  di lavorare: la condizione di inabilità  èquindi incompatibile con la percezione di qualunque tipologia di reddito da lavoro o assimilato.


Esiste perಠun’eccezione: l’inabilità  non viene meno quando viene svolta un’attività  lavorativa presso cooperative sociali o enti simili, la cui funzione sia terapeutica per l’handicappato (condizione da attestare da parte dei centri di riabilitazione), e purchè l’orario non sia superiore alle venticinque ore settimanali.
Ipotizziamo dunque che al momento della morte del “de cuius” sussistano uno o pi๠superstiti.

A seconda del loro grado di parentela e del loro numero complessivo, essi avranno diritto ad una pensione pari ad una fetta, pi๠o meno sostanziosa, della rendita percepita dal defunto (o che egli avrebbe percepito, in caso di pensione indiretta).


Per l’esattezza, èstabilito che in presenza fra i beneficiari del solo coniuge o di un solo figlio, il superstite avrà  diritto rispettivamente al 60% e al 70% della pensione del defunto. In presenza sia del coniuge che di un figlio, oppure di due figli e nessun coniuge, la percentuale sarà  dell’80%, da ripartire fra gli interessati.

In presenza del coniuge con due o pi๠figli, oppure di tre o pi๠figli e nessun coniuge, la pensione di reversibilità  èdel 100%, ovviamente da ripartire fra i superstiti.
Infine, in assenza di coniugi e figli superstiti, la pensione andrà  ai genitori, o, in loro assenza, ai fratelli e alle sorelle: in entrambi i casi, la percentuale da ripartire èpari appena al 15%.
Se mancano anche queste figure, nessuno beneficerà  della reversibilità  della pensione.