I funzionari della Guardia di Finanza, infatti, possono in ogni momento varcare la porta di un negozio, di un ufficio o di un magazzino per ispezionare registri e fatture di qualunque soggetto.
Ma poichè nella grande maggioranza dei casi, questi documenti si trovano presso gli uffici del proprio commercialista o del CAF di appartenenza, il contribuente deve tenersi pronto ad esibire l’attestazione che il depositario delle scritture contabili gli deve aver rilasciato nel momento stesso in cui ha assunto tale ruolo.
Questo documento, rilasciato dal depositario in forma libera, contiene la dichiarazione con cui quest’ultimo afferma di detenere in tutto o in parte le scritture contabili del contribuente considerato. Normalmente il documento èredatto in forma sufficientemente dettagliata: il depositario infatti indica analiticamente di quali documenti e registri si sta esattamente parlando, con riferimento a quali periodi d’imposta, e soprattutto specificando l’indirizzo preciso del luogo in cui questi documenti si trovano.
Il contribuente deve conservare quest’attestazione nel luogo dove esercita la propria attività , e, in caso di smarrimento del preziosissimo papiro, deve senza indugio contattare il depositario per farsene rilasciare un duplicato.
Laddove infatti al momento dell’ispezione fiscale i funzionari non dovessero trovare presso l’azienda nè le scritture contabili nè l’attestazione del depositario, il contribuente èparificato a tutti gli effetti a chi non ha tenuto le scritture contabili nemmeno per un giorno, e a nulla servirà esibirle integralmente anche poche ore dopo.
Le conseguenze, in termini di sanzioni e di ricostruzione induttiva del reddito, sono drammaticamente facili da immaginare.
Giuseppe