Prima o poi, indiscutibilmente, solo la seconda ipotesi sarà possibile, per ovvi motivi di risparmio economico e di spazio, nonchè di tutela ambientale.
E molto presto (2010) le fatture verso la Pubblica Amministrazione saranno pagate solo se il fornitore le emetterà in forma elettronica.
Tuttavia, non mancano ancora oggi molti dubbi sulle procedure da utilizzare per questa soluzione tecnologicamente innovativa. L’Agenzia delle Entrate, con alcune circolari emanate nei giorni scorsi, ha colto l’occasione per chiarire diversi punti oscuri sollevati da alcuni contribuenti ricorsi allo strumento dell’interpello.
Un contribuente, per esempio, ha chiesto se fosse corretta la procedura da lui utilizzata per trasformare in formato digitale tutti i suoi documenti: la loro scansione dall’originale cartaceo e il salvataggio in formato pdf.
L’Agenzia non ha avuto nulla da obiettare, dato che il vincolo principale (uguaglianza assoluta fra originale analogico e copia digitale e immodificabilità di quest’ultima) era rispettato.
Molti dubbi si erano poi addensati sulla tempistica. Ebbene, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che in nessuna legge èfissato quando deve avvenire codesta digitalizzazione dei documenti, che quindi si puಠritenere ammissibile in ogni momento, cosଠcome in ogni momento puಠessere espressa l’opzione per l’adozione della cosiddetta “conservazione sostitutiva†(cioèin formato elettronico od ottico) dei propri archivi contabili.
Ancora: non esiste nessun vincolo temporale per un’eventuale revoca di tale opzione, e nemmeno per una nuova adesione che segue una precedente revoca.
Insomma, il contribuente puಠgestire quest’importante scelta organizzativa come pi๠gli aggrada, purchè gli obiettivi fissati dalla legge siano rispettati.