L’Inps ha fornito una serie di nuove indicazioni per l’accesso alle norme di salvaguardia per gli esodati; la comunicazione èarrivata per mezzo di un messaggio ufficiale, nel dettaglio il n. 14804 del 19 settembre scorso.
Per prima cosa il messaggio 14804 dell’istituto nazionale per la previdenza sociale si èoccupato del caso di tutti i soggetti con rapporto di lavoro interrotto per conseguenza di una serie di accordi individuali e collettivi di incentivo all’esodo; la seconda parte del messaggio si èoccupata invece della categoria di soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione che accedono alla salvaguardia che fanno parte dello scaglione di persone dei 65.000 e dei 55.000.
Secondo quanto si apprende dall’Inps, ènecessario che la condizione di nessun svolgimento di alcuna attività lavorativa, successiva alla cessazione della precedente o fino ad una nuova autorizzazione, dovrà sussistere fino alla titolarità effettiva della pensione.
Questo implica che gli esodati non potranno lavorare fino a nuove comunicazioni da parte dell’Inps, ovvero niente lavoro sino alla pensione. Per questo motivo il compito dei vari distretti territoriali sarà quello di verificare la sussistenza di suddetto requisito anche al momento della liquidazione del trattamento pensionistico. All’interno della verifica verranno inoltre compresi anche tutti i casi in cui  sia stata concessa la certificazione di accesso al beneficio stabilita nelle procedura di legge delle operazioni di salvaguardia.
L’Inps a livello centrale ha comunicato di avere effettuato una serie di controlli inerenti l’eventuale svolgimento di attività lavorativa dopo la cessazione o dopo l’autorizzazione nell’ambito della salvaguardia; tali controlli sono stati effettuati prima dell’invio della lettera con la comunicazione dell’esistenza dei requisiti di accesso alla pensione, ovvero tutti i requisiti stabiliti nell’ambito della legge di riforma Fornero.
L’Inps ha comunque anche comunicato che i suddetti controlli verranno effettuati anche in futuro sia prima dell’invio della lettera generica di comunicazione della sussistenza dei requisiti, sia prima dell’invio della lettera con l’indicazione della decorrenza.
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