I lavoratori che operano con un contratto a progetto hanno la facoltà di richiedere l’indennità una tantum co.co.pro 2013, come specificato nei mesi passati da parte dell’Inps. Il diritto èriservato agli iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell’istituto nazionale per la previdenza sociale. Tali soggetti hanno la possibilità di richiedere all’Inps una indennità di disoccupazione di tipo una tantum nel caso in cui la loro condizione soddisfi i requisiti richiesti dalla legge.
La norma esclude dal beneficio tutti coloro che sono titolari di redditi di lavoro autonomo, ovvero tutti i lavoratori che sono iscritti alla gestione separata a vario titolo. In particolare ci si riferisce a tutti i soggetti che non inquadrabili nell’ambito di applicazione dei contratti di collaborazione a progetto.
Nel caso specifico tali soggetti sono:
- assegnisti di ricerca
- dottorandi di ricerca con borsa di studio
- soggetti che svolgono prestazioni occasionali
I requisiti per poter ricevere l’indennità una tantum per i co.co.pro sono contenuti all’interno della legge sul lavoro, la riforma Fornero del 2012.
Secondo il testo di legge, il soggetto deve:
- avere operato in regime di monocommittenza l’anno precedente di quello di riferimento, ovvero l’anno in cui si conclude la prestazione lavorativa e si presenta la domanda.
- avere ottenuto un reddito lordo complessivo non superiore al limite di 20.000 euro nell’anno precedente
- vantare nell’anno di riferimento come minimo una mensilità  di contribuzione alla gestione separata
- avere maturato un periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi nell’anno precedente
- dimostrare l’accreditamento  di almeno tre mensilità  di contribuzione nell’ambito della gestione separata Inps nell’anno precedente
La domanda per ottenere l’indennità di disoccupazione una tantum co.co.pro puಠessere presentata direttamente dal lavoratore all’interno di una serie di limiti temporali, in particolare entro il giorno 31 dicembre dell’anno di riferimento, ovvero in questo caso entro il 31 dicembre 2013.
Se il lavoratore matura i requisiti sopra descritti nel mese di dicembre, la legge ha previsto che il termine per presentare la domanda sia prorogato fino al 31 gennaio dell’anno successivo, ovvero fino al 31 gennaio 2014.
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