I soggetti contribuenti che sono residente dal punto di vista fiscale in Italia sono soggetti al principio della tassazione mondiale. E’ questo il principio fiscale al quale questo tipo di contribuenti sono assoggettati. Tale regola prevede la tassazione di tutti i redditi in Italia e il luogo in cui sono stati prodotti tale reddito non ha alcuna valenza dal punto di vista del calcolo e del versamento dell’imposta.
Questo quindi implica che i redditi che sono stati prodotti in paesi esteri debbano essere dichiarati in Italia. Il lavoratore, ad esempio un dipendente del settore privato che lavora in un’azienda con sede estera ma residente fiscalmente in Italia, èuno dei casi di applicazione del caso suddetto.
Il dipendente che lavora all’estero in via continuativa per un periodo superiore ai 183 giorni nell’arco di 12 mesi pagherà le imposte sul reddito in base alle retribuzioni convenzionali stabilite annualmente dai decreti ministeriali. E’ bene ricordare che l’arco di tempo di dodici mesi vale anche se èa cavallo di due anni solari. Il caso suddetto èriferibile ad un soggetto in cui il lavoro che svolge rappresenti l’unico oggetto esclusivo del contratto di lavoro.
Le retribuzioni convenzionali sono stabilite ogni anno da un decreto del ministro del Lavoro in accordo con il ministro dell’Economia e delle Finanze. Quest’anno il decreto che regola le retribuzioni convenzionali èquello del 7 dicembre 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.302 del 29 dicembre 2012.
Se il lavoratore avesse intenzione di pagare le tasse nel paese estero in cui lavora, dovrà seguire alcuni passi, che per prima cosa lo obbligheranno a spostare la propria residenza nel paese estero. Questo implica che il soggetto dovrà risiedere nel paese estero per la maggior parte dell’anno solare, che ammonta a 183 giorni oppure a 184 giorni nel caso di anno bisestile. Successivamente dovrà anche provvedere a cancellarsi dall’anagrafe dei residenti in Italia e dovrà provvedere ad iscriversi all’anagrafe degli italiani residenti all’estero, ovvero alla cosiddetta AIRE.
Non basterebbero per solamente queste procedure: sarebbe necessario provvedere anche al trasferimento del proprio domicilio fiscale, che rappresenta la sede principale dei propri affetti, e degli interessi familiari, sociali e poi anche economici.
E’ bene chiarire che i redditi prodotti in Italia dovranno comunque assoggettati a tassazione in Italia, a meno che non ci siano diverse disposizioni previste delle convenzioni internazionali create per evitare le doppie imposizioni.