Il trattamento di fine rapporto, denominato con l’acronimo TFR, viene regolato dall’articolo n. 2120 del codice civile e rappresenta una somma di denaro che l’azienda, ovvero il datore di lavoro, corrisponde al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Il calcolo del TFR èdeterminato da uno specifico calcolo che si ottiene sommando una quota pari alla retribuzione annuale diviso per 13,5 per ciascun anno di lavoro. Alla somma ottenuta deve essere inoltre aggiunta la rivalutazione dell’importo accantonato relativo all’anno precedente.
Esiste uno strumento, o meglio un sistema, chiamato fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto. Esso èstato costituito dall’Inps e ha lo scopo principale di tutelare il lavoratore dipendente contro l’accertata insolvenza del datore di lavoro. Tale fondo ha la possibilità di sostituirsi al datore di lavoro insolvente per procedere al pagamento della somma di TFR. Si tratta quindi di un fondo di garanzia che opera senza dipendere dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto di lavoro.
Il rapporto puಠessersi interrotto per qualsiasi motivo:
- dimissioni
- licenziamento
- scadenza del termine di un contratto a tempo determinato
L’intervento del fondo di garanzia èperಠsubordinato all’esistenza di una serie di presupposti che sono:
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato
- apertura di una procedura concorsuale, ovvero nel caso di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria
- insolvenza del datore di lavoro
- accertamento dell’esistenza di uno specifico credito
Nel caso in cui ci si trovi di fronte ad un datore di lavoro che non èassoggettabile ad una procedura concorsuale, i presupposti per l’intervento del fondo Inps sono diversi, ovvero esso puಠentrare in azione se si verificano questi eventi:
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato
- accertamento giudiziale del mancato versamento dei contributi alla previdenza complementare
- inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali
- insufficienza delle garanzia patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell’esperimento dell’esecuzione forzata
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