La pensione di inabilità modifica 2013 introdotta con la legge di stabilità di questo anno riguarda tutti i soggetti che sono già titolari di un assegno ordinario di invalidità e che presentano domanda per ottenere la pensione di inabilità  a partire dalla data del 1 gennaio 2013.
L’Inps ha ricordato per mezzo della circolare n.140 del 2013 una serie di norme che devono essere rispettate per potere procedere alla presentazione della domanda di pensione di inabilità , cosଠcome previsto all’interno delle modifiche contenute nella legge di stabilità 2013. In particolare nella circolare viene precisato che la suddetta richiesta di pensione di inabilità deve essere presentata da parte del soggetto all’ultimo ente gestore della forma assicurativa a cui il lavoratore era iscritto.
Sarà cura di tale ente assicurativo verificare la sussistenza della domanda, ovvero sarà suo obbligo e responsabilità verificare che tutti i criteri necessari per richiedere e concedere la pensione di inabilità siano validi.
L’ente dovrà assicurarsi dell’esistenza di tutti i requisiti sanitari e amministrativi che vengono previsti dalla legge n 222 del 1984 inerente il tema delle pensioni di inabilità .
Per procedere all’accertamento di tali requisiti, l’ente che prenderà in carico la domanda di pensione di inabilità dovrà occuparsi di contattare tutti gli altri enti o gestioni presso cui il lavoratore èstato iscritto. L’ente istruttore dovrà quindi verificare e accertare che all’interno della domanda presentata da parte del lavoratore risultino tutti questi enti e gestioni.
Finita la fase di verifica da parte dell’ente istruttore dovrà essere calcolato l’ammontare dell’assegno, che dovrà essere liquidato considerando il totale della contribuzione disponibile nelle forme assicurative individuate dalla stessa norma.
Il trattamento pensionistico di inabilità èsuddivisibile in due differenti quote, cosଠcome stabilito dalle norme in materia:
- la prima quota riguarda la misura del trattamento pensionistico di inabilità inerente l’anzianità contributiva che èstata maturata da parte del lavoratore assicurato fino alla data di decorrenza della pensione di inabilità
- la seconda quota riguarda la misura del trattamento pensionistico di inabilità inerente una maggiorazione convenzionale dell’importo