Previsto dal Codice Civile già nel 1942, èdivenuto operativo solo nel 1993, con affidamento della sua gestione alle Camere di Commercio.
Il Registro si compone di una sezione ordinaria, destinata alle generalità delle imprese individuali e societarie, agli enti pubblici economici, ai consorzi e agli enti diversi svolgenti attività commerciale in via esclusiva o prevalente.
Tre sezioni speciali sono invece destinate ai piccoli imprenditori (definiti dall’art. 2083 cod.civ.), alle imprese agricole e alle società semplici.
Le conseguenze dell’iscrizione sono diverse a seconda dello status. Infatti, mentre per la generalità dei soggetti l’iscrizione ha finalità di certificazione anagrafica e pubblicità -notizia, per le Snc e le Sas la funzione èquella di pubblicità dichiarativa: questo significa che ogni fatto iscritto èopponibile ai terzi, mentre non èopponibile nessun fatto che non sia stato iscritto.
Se, ad esempio, un dato amministratore contrae un oneroso finanziamento con una banca senza averne il diritto perchè statutariamente il suo potere di rappresentanza èstato limitato, ciಠavrà valenza puramente nei rapporti interni e senza essere opponibile alla banca stessa, che potrà quindi agire contro la società per rivalersi del suo credito.
Se perಠquesta limitazione èpubblicata sul Registro delle Imprese, allora la banca doveva ritenersi informata di questa limitazione e non avrebbe dovuto stipulare quel contratto, inopponibile alla società .
Ancor pi๠significativa èpoi l’importanza dell’iscrizione nel Registro delle Imprese a carico delle società di capitali e delle cooperative: per essere vige addirittura il principio della pubblicità costitutiva, per cui l’iscrizione èparte integrante della procedura per rendere operativa una qualunque decisione.
Tutto ciಠche non èiscritto, infatti, ècome se non esistesse, tanto nei rapporti con i terzi quanto nelle relazioni interne fra i membri della società .