Gli esodati che rientrano nella sesta salvaguardia, possono far la domanda alle TL con i moduli e secondo la modalità di presentazione previsti dal ministero del Lavoro che ha pubblicato sul sito tutte le informazioni necessarie.
Gli esodati che rientrano nelle tutele della sesta salvaguardia devono presentare le domande alle direzioni territoriali per il lavoro (DTL) entro il 5 gennaio 2015 usando moduli ed istruzioni forniti dal Ministero e spiegati bene nella circolare 27/2014. Per tutte queste persone èprevisto un perfezionamento dei requisiti per la pensione con le regole usate prima della riforma. Ma la domanda deve essere presentata entro il limite indicato.
La sesta salvaguardia comprende 32.10 esodati, una platea formata da 8800 lavoratori licenziati o cessati per accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo; 4000 lavoratori con contratto a tempo determinato cessati tra gennaio 2007 e dicembre 2011 che non sono stati rioccupati a tempo indeterminato; e 1800 lavoratori in congedo dal 2011.
Per compilare la domanda ènecessario che il richiedente indichi i suoi dati anagrafici, i dati dell’azienda o PA datore di lavoro e che barri la casella corrispondente alla salvaguardia di riferimento. Poi bisogna allegare alla domanda un documento d’identità . In realtà sono necessari anche documenti specifici a seconda dei casi. Per esempio i licenziati o cessai per accordi collettivi devono portare la dichiarazione sostitutiva di mancata rioccupazione e la copia dell’accordo che ha dato luogo a licenziamento o dimissioni; i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, oltre alla dichiarazione sostitutiva come sopra devono portare i documenti relativi alla cessazione del contratto a termine; gli altri devono indicare la dichiarazione del provvedimento di congedo.
La domanda deve essere presentata alle DTL davanti alle quali sono stati sottoscritti gli accordi o davanti alle unità territoriali competenti sulla base della residenza del lavoratore. Le domande vanno inviate tramite PEC, oppure con raccomandata AR. Entro 30 giorni la DTL decide se la domanda èammissibile o meno. E sempre entro 30 giorni, dopo la risposta, si puಠeventualmente fare ricorso.