La scadenza per la rivalutazione del TFR èstata prevista per il 16 dicembre, termine ultimo entro il quale i sostituti d’imposta e gli enti previdenziali dovranno versare l’acconto dell’imposta sostitutiva dell’11 per cento sulle rivalutazioni dei fondi per il TFR. Ecco come funziona e chi èinteressato dalla scadenza.
Entro il 16 dicembre dovranno essere pagati gli acconti dell’imposta sostitutiva all’11 per cento sulle rivalutazioni dei fondi TFR accumulate al 31 dicembre 2014. L’acconto èpari al 90% dell’imposta totale.
L’incremento automatico del TFR maturato e quindi anche del versamento che il datore di lavoro o l’ente pensionistico devono fare al posto dell’assistito, èdefinito dall’articolo 2120 del Codice Civile. Per la liquidazione finale del TFR èprevista invece la tassazione ordinaria e non l’imposta sostitutiva all’11 per cento.
Il calcolo dell’aumento parte dalla considerazione del fondo al netto delle quote maturate nell’anno in corso. Si applica a questo netto un’aliquota fissa pari all’1,50% e un’aliquota variabile pari al 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, cosଠcom’èindicato dall’ISTAT rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente. Gli importi sono sommati e ne deriva la base imponibile.
L’acconto poi ècalcolato o con il metodo storico che considera il 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno solare precedente comprese quelle del TFR corrisposti per dimissioni, licenziamenti e cosଠvia, oppure con il metodo previsionale che va versare il 90% dell’imposta sostitutiva calcolata sull’incremento stimato per il 2014 sulla base dell’aumento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operati e impiegati a dicembre 2013.
Il versamento deve essere effettuato con modello F24 e con il codice tributo 1712. Il saldo sarà poi versato entro il 16 febbraio del 2015.