La rivoluzione nel comparto lavorativo èuna rivoluzione a metà perchènonostante la tanto auspicata ed annunciata eliminazione dei contratti precari ci sono alcune forme contrattuali che sopravviveranno anche nel 2016. L’anno prossimo si potranno avere infatti altre collaborazioni a progetto.Â
Dal primo gennaio 2016 devono scomparire le collaborazioni a progetto con l’intenzione di rendere pi๠stabili i rapporti di lavoro e pi๠sicuro l’avvenire di chi ha un posto di lavoro o lo sta cercando. Tuttavia bisogna ricordare che alcune collaborazioni a progetto restano in vigore. Ecco quali sono.
>Â Riforma contratti: cosa succede al contratto a progetto
Non si potranno pi๠stipulare contratti a progetto nel 2016, perchè nel testo attuativo del Jobs Act si prevede che, a far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che presentano queste caratteristiche:
- sono prestazioni di lavoro esclusivamente personali,
- sono prestazioni continuative,
- sono prestazioni di contenuto ripetitivo
- e le modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
Il contratto a progetto resta perಠin vigore in alcuni casi specifici:
- collaborazioni a progetto per le quali gli accordi collettivi stipulati dai sindacati prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
- collaborazioni a progetto prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali ènecessaria l’iscrizione in appositi albi professionali;
- collaborazioni a progetto prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
- contratti a progetto resi a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.