Ultima normativa che disciplina la riforma pensionistica èla LEGGE 23 agosto 2004, n. 243.
La pensione spetta ai lavoratori dipendenti pubblici o privati, ai liberi professionisti e lavoratori autonomi che abbiano raggiunto il prescritto limite di età (età pensionabile) e abbiano versato all’apposito ente di previdenza le relative contribuzioni nella misura e per il tempo previsti.
La normativa contempla le seguenti condizioni di riposo pensionistico:
1) Pensione di vecchiaia: ècorrisposta al raggiungimento dell’età pensionabile;
2) Pensione di anzianità : ècorrisposta al lavoratore che possa far valere i requisiti della contribuzione;
3) Pensione di invalidità : ècorrisposta al lavoratore nel momento in cui uno stato di infermità fisica e/o psichica gli riduca la capacità lavorativa;
4) Pensione di reversibilità : in caso di decesso del pensionato, questa spetta ai suoi superstiti.
INFORMAZIONE DA NON TRASCURARE
Coloro i quali siano interessati a conoscere e a prendere visione di tutto il loro periodo lavorativo, pertanto contributivo, possono farlo comodamente da casa, via internet, avendo, tra l’altro, la possibilità di stampare l’estratto conto completo della carriera lavorativa.
La procedura da seguire à¨:
sul sito www.inps.it cliccare servizi online, richiesta PIN online, ciccando su assegnazione Pin, vi sarà richiesto il vostro codice fiscale e in meno di una settimana riceverete il tutto. In questo men๠l’Inps vi spiegherà passo passo come procedere.
Testo tratto dal ministero del Lavoro e della Previdenza sociale
I punti cardine
I principali cambiamenti che la legge delega inserisce nel panorama della previdenza, rispecchiando gli orientamenti condivisi a livello europeo, sono:
l’aumento, dal 1 gennaio 2008, dell’età minima per la pensione di anzianità da 57 anni pi๠35 di contributi (oppure 39 anni di contributi fino al 2007) a 60 anni pi๠35 di contributi (oppure 40 anni di contributi):
Anno Lavoratori dipendenti pubblici e privati Lavoratori autonomi iscritti all’Inps
2007 57 anni e 35 di contributi oppure 39 di contributi 58 anni e 35 di contributi oppure 40 di contributi
2008 60 anni e 35 di contributi oppure 40 di contributi 61 anni e 35 di contributi oppure 40 di contributi
2009 60 anni e 35 di contributi oppure 40 di contributi 61 anni e 35 di contributi oppure 40 di contributi
2010 61 anni e 35 di contributi oppure 40 di contributi 62 anni e 35 di contributi oppure 40 di contributi
2011 61 anni e 35 di contributi oppure 40 di contributi 62 anni e 35 di contributi oppure 40 di contributi
2012 61 anni e 35 di contributi oppure 40 di contributi 62 anni e 35 di contributi oppure 40 di contributi
2013 61 anni e 35 di contributi oppure 40 di contributi 62 anni e 35 di contributi oppure 40 di contributi
la possibilità , fino al 31 dicembre 2007, di ottenere incentivi economici (superbonus) per i lavoratori dipendenti che decidano di restare al lavoro, pur avendo maturato il diritto alla pensione di anzianità
l’aumento, dal 1 gennaio 2008, dell’età minima per la pensione di vecchiaia (per limiti di età ) a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne
la liberalizzazione dell’età pensionabile: il lavoratore che ha maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia puಠcontinuare a lavorare
la riduzione delle finestre (che rappresentano la prima opportunità temporale per richiedere il pensionamento) da 4 a 2, ovvero da marzo, giugno, settembre, dicembre a solo gennaio e luglio
l’ampliamento progressivo della possibilità di totale cumulabilità tra pensione di anzianità e redditi da lavoro sia dipendente che autonomo, per permettere ai lavoratori di sommare gli assegni previdenziali agli introiti dell’attività lavorativa esercitata dopo il pensionamento
il sostegno allo sviluppo delle forme pensionistiche complementari da affiancare a quelle obbligatorie anche con l’introduzione della formula del silenzio-assenso ai fini del trasferimento del trattamento di fine rapporto (Tfr) ai fondi pensione
(Tfr) trattamento di fine rapporto