Già da tempo, tuttavia, il legislatore ha riconosciuto il problema adottando una norma di grande civiltà : il comportamento del contribuente non èmai sanzionabile se la violazione dipende da “obiettive condizioni di incertezza†sulla portata e l’ambito di applicazione delle disposizioni tributarie.
Il concetto èribadito in diverse leggi, fra cui l’articolo 10 dello Statuto dei Diritti del Contribuente. Ma quando sussistono davvero queste fantomatiche “condizioni di incertezza†nell’interpretazione della legge, che devono essere “obiettiveâ€, e dunque riconoscibili da tutti? Il punto ètutt’altro che facile da applicare, e chiaramente occorre verificare caso per caso se e in che misura l’incertezza esiste e sia tale da giustificare un’errata interpretazione.
Il grado di incertezza, oltretutto, varia continuamente, perchè presumibilmente pi๠passa il tempo da che la legge èmanata e pi๠si succedono negli anni le interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate, della stampa specializzata ecc. Insomma, se sbagliare l’applicazione di una legge del mese scorso èfacile, quella di dieci anni fa èper forza di cose meno oscura.
In tutti i casi, l’onere della prova ricade sul contribuente: sarà lui, dunque, a dover dimostrare le obiettive condizioni di incertezza. Cosଠha ribadito pi๠volte la Corte di Cassazione, anche con la recente sentenza 14987/2009, chiarendo che l’incomprensibilità della norma deve essere tale anche per gli esperti del settore e non semplicemente per i comuni cittadini.