Le banche di credito cooperativo, con il decreto legge varato in settimana dal Consiglio dei Ministri, dovranno adesso partire con la trasformazione e aderire ad una holding da un miliardo. La riforma, quanto ai tempi di applicazione, si prevede che entri in vigore entro 18 mesi.Â
La riforma delle BCC avrà sicuramente il merito di superare le criticità che presenta la vigente disciplina del settore, quindi andrà oltre le debolezze strutturali derivanti dal modello di attività , particolarmente esposto all’andamento dell’economia del territorio di riferimento, ed anche dagli assetti organizzativi e dalla dimensione ridotta. In pi๠consentirà di confermare il valore del modello cooperativo per il settore bancario. Confesercenti fa un quadro della situazione:
La riforma del settore del credito cooperativo prevede l’obbligo per le Bcc di aderire ad un gruppo bancario cooperativo che abbia come capogruppo una società per azioni con un patrimonio non inferiore a 1 miliardo di euro. L’adesione ad un gruppo bancario èla condizione per il rilascio, da parte della Banca d’Italia, dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo. La Bcc che non intende aderire ad un gruppo bancario, puಠfarlo a condizione che abbia riserve di una entità consistente (almeno 200 milioni) e versi un’imposta straordinaria del 20 per cento sulle stesse riserve. Non puಠperಠcontinuare ad operare come banca di credito cooperativo e deve deliberare la sua trasformazione in spa. In alternativa èprevista la liquidazione. La società capogruppo svolge attività di direzione e di coordinamento sulle Bcc in base ad accordi contrattuali chiamati “contratti di coesioneâ€.
Il contratto di coesione indica disciplina e poteri della capogruppo sulla singola banca. I poteri saranno pi๠o meno stringenti a seconda del grado di rischiosità della singola banca misurato sulla base di parametri oggettivamente individuati. La riforma prevede inoltre che la maggioranza del capitale della capogruppo èdetenuto dalle Bcc del gruppo. Il resto del capitale potrà essere detenuto da soggetti omologhi (gruppi cooperativi bancari europei, fondazioni) o destinato al mercato dei capitali. Al fine di favorire la patrimonializzazione delle singole Bcc èstato elevato il limite massimo dell’investimento in azioni di una banca di credito cooperativo e il numero minimo dei soci. La capogruppo potrà sottoscrivere azioni di finanziamento (di cui all’articolo 2526 del codice civile) per contribuire al rafforzamento patrimoniale delle Bcc, anche in situazioni diverse dall’inadeguatezza patrimoniale o dall’amministrazione straordinaria.