L’Agenzia delle Entrate affronta in  modo puntuale e preciso il tema del patent box e in particolare dell’uso diretto del ruling. Abbiamo già introdotto l’argomento, descritto per sommi capi questo genere di agevolazione per le imprese e poi approfondito qualcosa su diritto d’autore e beni immateriali.Â
L’uso diretto reclama il ruling
Per l’accesso al regime di Patent box, la circolare sottolinea che occorre distinguere le ipotesi dell’utilizzo diretto dei beni immateriali agevolabili dall’utilizzo indiretto. Mentre nel primo caso ènecessario attivare l’accordo preventivo di ruling con l’Agenzia delle Entrate, nel quale vengono definite le modalità di determinazione del reddito agevolabile, nella secondo il soggetto che intende beneficiare dell’agevolazione puಠchiedere di attivare la procedura di accordo preventivo (rulingfacoltativo) se l’utilizzo avviene nell’ambito di operazioni con società correlate (direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa).
I contribuenti che esercitano l’opzione usufruiscono del trattamento di favore anche in caso di cessione del bene immateriale. La plusvalenza realizzata, infatti, non concorre alla formazione dell’imponibile, se il 90% del corrispettivo èreinvestito in attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo, mantenimento e accrescimento di altri beni immateriali, entro la chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si èverificata la vendita; in caso contrario, il recupero a tassazione della plusvalenza (nella misura fiscalmente rilevante) avviene nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno entro cui la cessione doveva essere realizzata.
Nel caso di cessione a società correlate èprevista la facoltà di richiedere l’accordo preventivo diruling.
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