Siccome ci possono essere diverse interpretazioni della normativa della direttiva sull’IVA, èstata chiamata in causa la Corte di giustizia dell’UE per pronunciarsi sull’esenzione dell’imposta sul valore aggiunto riservata a chi fa acquisti con carta di credito e debito.Â
Vediamo insieme chi interessa la controversia e qual èstata la riflessione della Corte di giustizia UE. La controversia oppone una società all’amministrazione fiscale britannica in ordine al rifiuto di esentare dall’IVA alcune prestazioni di servizi effettuate dalla società . Per entrare nel merito di tutta la faccenda e ripercorrere ogni tappa, si consiglia di approfondire l’argomento su FiscoOggi. Di seguito, invece, riporteremo soltanto la valutazione della Corte UE:
Come risulta da giurisprudenza consolidata i termini con i quali sono state designate le esenzioni di cui all’art. 135, par. 1, della direttiva Iva devono essere interpretati restrittivamente, dato che le stesse costituiscono deroghe al principio generale secondo cui l’Iva èriscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo. In tale contesto, occorre tener conto che l’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva Iva prevede che gli Stati membri esentino “le operazioni, compresa la negoziazione, relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai crediti, agli assegni e ad altri effetti commerciali, ad eccezione del ricupero dei creditiâ€. Le operazioni esenti ai sensi di tale disposizione sono pertanto definite in funzione della natura delle prestazioni di servizi fornite e non in funzione del prestatore o del destinatario del servizio. L’esenzione non à¨, quindi, soggetta alla condizione che le operazioni siano effettuate da un certo tipo di ente o di persona giuridica, dal momento che le operazioni di cui trattasi rientrano nell’ambito delle operazioni finanziarie. Nel caso di specie, solo l’esenzione prevista all’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva Iva a favore delle “operazioni (…) relative (…) ai pagamenti [e ] ai giroconti†rileva nella fattispecie in esame. A tal proposito, la Corte ha dichiarato che il giroconto èun’operazione consistente nell’esecuzione di un ordine di trasferimento di una somma di denaro da un conto bancario ad un altro. Esso si caratterizza in particolare per il fatto di implicare il mutamento del rapporto giuridico ed economico in atto, da un lato, tra il mandante e il beneficiario e, dall’altro, tra costoro e la loro rispettiva banca nonchè, eventualmente, tra le banche. Del pari, l’operazione che implica questo mutamento èil semplice trasferimento dei fondi tra i conti, indipendentemente dalla sua causale. Pertanto, poichè il giroconto èsoltanto un mezzo per il trasferimento di fondi, gli aspetti funzionali sono determinanti per decidere se una operazione costituisca un giroconto ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva Iva.
Inoltre, il dettato dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva Iva non esclude, in linea di principio, che una operazione di giroconto si componga di diversi servizi distinti, che costituiscono, dunque, “operazioni relative†ai giroconti ai sensi di tale disposizione.
Inoltre, per poter essere qualificati come operazione relativa ai giroconti ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva Iva, i servizi di cui si tratta devono formare un insieme distinto, valutato in modo globale, che sia idoneo a svolgere le funzioni specifiche ed essenziali di un giroconto e, quindi, che operi il trasferimento di fondi e implichi modifiche giuridiche ed economiche. In proposito, occorre distinguere il servizio esente ai sensi della direttiva Iva dalla fornitura di una semplice prestazione materiale o tecnica. A tale fine èpertinente esaminare, in particolare, il grado di responsabilità del prestatore di servizi e segnatamente se tale responsabilità sia limitata agli aspetti tecnici o si estenda alle funzioni specifiche ed essenziali delle operazioni.