Il lavoratore ha una serie di diritti da far valere, per esempio ce ne sono tre legati all’orario di lavoro di cui si sente parlare spesso a livello stagionale. Cliclavoro Veneto ne riepiloga molto pi๠di tre ma questi sono quelli che c’interessano di pi๠ed ecco il motivo.Â
D’estate capita di lavorare molto e di lavorare molto peggio che in estate, soprattutto se si accetta un lavoro stagionale. Tuttavia bisogna “adeguarsi” al fine di lavorare. Il consiglio èquello di non perdere comunque di vista i propri diritti, ad esempio quelli legati all’orario di lavoro, al riposo settimanale e alle ferie e festività . Eccoli riassunti da Cliclavoro Veneto, un valido aiuto per i lavoratori ma anche per le imprese che vogliono essere sempre in regola:
- orario di lavoro: la durata dell’orario normale di lavoro èfissata per legge in un massimo di 40 ore settimanali (tuttavia i CCNL possono prevedere una durata inferiore, ad esempio 38 ore). Le ore di lavoro effettuate in pi๠fino al limite legale di 40 ore saranno considerate lavoro supplementare mentre quelle oltre le 40 ore saranno considerate straordinario. La durata massima della prestazione giornaliera, a seguito della nuova disciplina sull’orario di lavoro, entrata in vigore il 29 aprile 2003, non èpi๠fissata esplicitamente come una volta. Tuttavia, dato che èstabilita la durata minima del riposo giornaliero (che deve essere di almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore), si deduce che la prestazione giornaliera non puಠsuperare le 13 ore al giorno. Tale disciplina ha anche fissato la durata massima dell’orario di lavoro settimanale, che èstabilita dalla contrattazione collettiva e che, in ogni caso, non puಠsuperare la durata media di 48 ore settimanali, comprensive dello straordinario. Lo straordinario deve essere contenuto ed èsubordinato all’attuazione di determinate procedure;
- riposo settimanale: il lavoratore ha diritto, ogni sette giorni, ad un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive (in pratica dopo 6 giorni di lavoro vi ènormalmente un giorno di riposo), di regola coincidente con la domenica, da cumulare con il riposo giornaliero (pari a 11 ore). A seguito di una modifica apportata dal legislatore, dal 25.06.2008 il riposo settimanale ècalcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni (ciಠsignifica che il datore di lavoro ha una maggiore flessibilità nella gestione dei tempi di lavoro, potendo organizzare turni che prevedono lavoro anche per pi๠di 6 giorni consecutivi, purchènell’ambito di 14 giorni di calendario vi siano 48 ore di riposo) ;
- ferie e festività : sono stabilite dalla legge e dai CCNL. In ogni caso per legge a ciascun lavoratore deve essere garantito un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane. Tale periodo va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, entro il 31.12 dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione, salvo periodi di differimento pi๠ampi previsti dalla contrattazione collettiva. I contratti collettivi possono stabilire periodi di ferie pi๠lunghi. Il periodo minimo di quattro settimane, salvo casi particolari espressamente previsti (ad esempio, ferie residue per cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno oppure nei contratti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore all’anno), non puಠessere monetizzato (ossia retribuito con un controvalore in cambio della rinuncia del lavoratore a fruire delle stesse) in quanto vige il principio dell’effettività del loro godimento per un reintegro delle energie psicofisiche del lavoratore. Normalmente le ferie vengono fissate ad inizio anno con la predisposizione del piano ferie che deve essere approvato dal datore di lavoro (in ogni caso la concessione delle ferie, che cercherà di tener conto delle esigenze del lavoratore contemperandole con quelle aziendali, rientra nel potere organizzativo del datore di lavoro);