Quando il termine per la presentazione della dichiarazione slitta, c’èbisogno di valutare il cambiamento delle date dei versamenti. FiscoOggi ribadisce i nuovi appuntamenti con il fisco per i contribuenti italiani.Â
Il Dpcm dello scorso 15 giugno ha, infatti, fatto slittare di venti giorni la scadenza ordinaria del 16 giugno, portandola al 6 luglio 2016. Dal giorno successivo e fino al 22 agosto (il 20 agosto èsabato), andrà aggiunta la maggiorazione dello 0,40 per cento. La proroga interessa anche:
- i contribuenti che applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (“minimi†– articolo 27, comma 1, Dl 98/2011) e quelli che aderiscono al regime forfetario (articolo 1, commi 54-89, legge 190/2014), sempre che svolgano attività per le quali sono previsti gli studi di settore (anche se ne sono esclusi per espressa previsione normativa)
- i contribuenti con redditi imputati per “trasparenzaâ€, derivanti cioèda partecipazione a società , associazioni e imprese che esercitano attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. Tra questi, quindi, anche i soci di Sp, i collaboratori di aziende familiari, coniugi che gestiscono una loro azienda, i componenti di associazioni di artisti o professionisti, i soci di Sc “trasparentiâ€
- i soggetti per i quali operano cause di esclusione (inizio o cessazione attività nell’anno, non normale svolgimento dell’attività , eccetera) diverse dal superamento del tetto massimo di ricavi o compensi dichiarati (5.164.569 euro) oppure di inapplicabilità (società cooperative o consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate).
In particolare, l’appuntamento rimandato riguarda il saldo 2015 e l’acconto 2016 di Ires, Irpef e Irap e relative addizionali, ma anche gli altri tributi risultanti dalla dichiarazione dei redditi, il cui termine di pagamento ordinario èfissato al 16 giugno di ogni anno. Domani, quindi, in scadenza, anche i versamenti relativi a:
- saldo 2015 e acconto 2016 di cedolare secca, imposta sostitutiva di “minimi†e forfetari, Ivie, Ivafe, contributi Inps dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alla Gestione separata
- saldo 2015 del contributo di solidarietà del 3 per cento
- acconto del 20% per i redditi a tassazione separata, non assoggettati a ritenute alla fonte
- diritto camerale.