Il prestito ipotecario vitalizio èun particolare tipo di finanziamento riservato a chi ha pi๠di 60 anni. Il prestito èrogato iscrivendo un’ipoteca su un immobile residenziale la cui durata, in generale, coincide con la vita del sottoscrittore.
Il prestito vitalizio ipotecario era molto in voga all’estero. Aesso anche in Italia si sta diffondendo pi๠della nuda proprietà e consente a chi lo sottoscrive di continuare ad abitare nell’immobile, senza perderne la proprietà . Agli eredi la facoltà di decidere come rimborsare il prestito e di conseguenza cosa fare dell’immobile dato in garanzia. A fronte di questa lunga introduzione, il MISE propone 10 domande e risposte sull’argomento. Ecco i primi cinque quesiti:
àˆ possibile erogare il PIV nella forma di finanziamento a tranche?
La Legge e il successivo Decreto attuativo stabiliscono che il prestito ipotecario vitalizio ha per oggetto la concessione di finanziamenti a medio e lungo termine, senza porre limitazioni alla forma tecnica di tali finanziamenti. Pertanto, èpossibile erogare il PIV anche nella forma tecnica del finanziamento con erogazioni progressive (“a trancheâ€). Nell’informativa resa al mutuatario sul finanziamento dovrà essere fatto esplicito riferimento alle caratteristiche della forma tecnica utilizzata. Con riferimento alla modalità di effettuare la Simulazione del Piano di Ammortamento di cui all’art. 2, comma 1, del DM 22 dicembre 2015, n.226, per quanto riguarda le erogazioni progressive, si deve illustrare lo sviluppo del finanziamento come previsto al momento della stipula per la forma tecnica prescelta, indicando tutte le erogazioni previste nel contratto e la relativa progressione di capitale e interessi La durata minima del prospetto quindi non potrà essere inferiore al valore massimo tra la durata indicata al sopracitato articolo e la durata delle erogazioni contrattualmente previste.
In caso di erogazione a tranche dove gli ammontari e i tempi di richiesta di ciascuna tranche sono lasciati alla discrezionalità del mutuatario, si deve ipotizzare che il mutuatario abbia ottenuto sin dalla stipulazione del contratto, l’intera somma messa a disposizione dal finanziatore.
Fino a quale momento decorrono gli interessi corrispettivi? Quando posso applicarsi gli interessi di mora?
Come in ogni altro prestito, gli interessi corrispettivi si producono per tutta la durata del finanziamento comprensivo del periodo concesso dal finanziatore per il rimborso del prestito.
Gli interessi di mora si possono applicare qualora si verifichi un inadempimento (es. mancato pagamento di una rata nel caso di rimborso graduale della quota interessi e spese di cui all’articolo 11 quaterdecies, comma 12 bis, del DL 30 settembre 2005 n. 203, convertito con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248, ovvero a seguito del periodo concesso dal finanziatore per il rimborso del prestito successivo alla scadenza del finanziamento, di cui al comma 12).