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Il diritto di abitazione della figlia, cancella i benefici della madre

Si puಠottenere un beneficio legato alla prima abitazione fin tanto che si èresidenti nella stessa. Se invece al genitore subentra un figlio, indipendentemente dal motivo del subentro, acquisisce i diritti che sono poi  negati al genitore. La precisazione a seguito di una sentenza. Quello che èsuccesso èsemplice: una figlia che ha sempre accudito e ha assistito la madre, le ha chiesto di essere risarcita con la casa. Pertanto la madre ha deciso di cedere il diritto reale di godimento del bene immobiliare alla figlia. Il tutto nella cornice di un quadro sinallagmatico tipo do ut facias. Cosଠfacendo la madre ha perso il beneficio prima casa.

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La Ctp di Fiorenze, con la sentenza n. 1192 depositata il 9 settembre 2016, si èpronunciata nel senso della decadenza dal beneficio “prima casa” nell’ipotesi di cessione del diritto di abitazione sull’immobile oggetto di acquisto beneficiato, accogliendo l’interpretazione pi๠rispettosa del tenore letterale della normativa di riferimento. Cosଠscrive Fisco Oggi che poi riporta le motivazioni della sentenza. D’altronde non poteva accadere qualcosa di diverso:

A parere della Commissione, il ricorso della contribuente – ancorchè inammissibile – non sarebbe neanche meritevole di accoglimento nel merito.

La Ctp premette, infatti, che “in tema di agevolazioni cd. prima casa, il comma 4 della nota 2 bis dell’art. 1 della Tariffa – Parte Prima del T.U. Registro dispone che si ha decadenza dall’agevolazione «nell’ipotesi di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto»”.