àˆ ufficiale: il Consiglio dei ministri ha approvato definitivamente il decreto legislativo che introduce il reddito di inclusione (Rei) che va a sostituire il vecchio Sia, sostegno all’inclusione attiva.
La nuova misura, annunciata qualche mese fa, si rivolge a circa 400 mila famiglie che corrispondono a circa 1,8 milioni di persone.
L’importo Rei puಠcorrispondere al massimo all’importo dell’assegno sociale per gli over 65 senza reddito e puಠarrivare al massimo a 485 euro al mese.
L’importo perಠdipenderà dal numero dei componenti della famiglia e dalla precisa situazione familiare e reddituale.
Il Rei, Reddito di inclusione, entra in vigore ufficialmente dal 1° gennaio 2018 e diventa l’unica misura per contrastare la povertà e l’esclusione sociale, ma per usufruire del Rei ènecessario provare la propria situazione economica e aderire a un preciso progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa che sia finalizzato all’affrancamento dall’attuale condizione di povertà .
Per poter accedere al Rei, il nucleo familiare del richiedente dovrà avere un valore dell’Isee, in corso di validità , che non superi i 6.000 euro e un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, che non superiore a 20.000 euro.
Hanno la priorità nell’accesso al Rei famiglie con figli minorenni o disabili, donne in stato di gravidanza o disoccupati over 55.
Aderire al Rei ècompatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa, ma non con la contemporanea fruizione, anche da parte di un altro componente il nucleo familiare, della Naspi o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria. Insomma o l’uno, o l’altro.
REDDITO DI INCLUSIONE, IL PIANO PER CONTRASTARE LA POVERTA’
Il Rei prevede un beneficio economico pari a circa 190 euro mensili per una persona sola, per arrivare a 490 euro per un nucleo con 5 o pi๠componenti per un lasso di tempo di 12 mesi e della fruizione di un “progetto personalizzato” volto al superamento della condizione stessa di povertà .
Il sostegno potrà essere concesso per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e puಠessere richiesto di nuovo solo a distanza di 6 mesi dall’ultima erogazione.
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