Erano fra gli incentivi pi๠attesi della Legge di Bilancio 2018, ma fino a questo momento non si era capito con esattezza le modalità per ricevere le agevolazioni per l’efficienza energetica, in pratica per usufruire dell’Ecobonus. I chiarimenti perಠarrivano direttamente da ENEA che ha pubblicato sul proprio sito le modalità di deduzione e le detrazioni fiscali previste almeno in attesa delle pubblicazione del decreto tecnico.
L’ENEA conferma che la detrazione passa dal 65% al 50% per gli interventi eseguiti dal 2018 relativi a:
finestre comprensive di infissi;
schermature solari;
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
Scende invece al 50% la detrazione fiscale che spetta per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013.
Nel momento in cui l’installazione della caldaia a condensazione sia effettuata con sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, o impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, la detrazione che spetta sarà pari al 65% delle spese sostenute.
Confermate poi le detrazioni fiscali al 65% che spettano per
interventi di coibentazione dell’involucro opaco;
pompe di calore;
sistemi di building automation;
collettori solari per produzione di acqua calda;
scaldacqua a pompa di calore;
generatori ibridi, cioècostituiti da una pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro.
Confermate al 70% e al 75% tutte le aliquote di detrazione per gli interventi di tipo condominiale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 con un limite di spesa di 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari. E nel caso di interventi di efficientamento energetico su edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3, se finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico la detrazione sale all’80%, o all’85% se èdimostrabile una riduzione di 2 o pi๠classi di rischio sismico. La spesa massima passa a 136.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.
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